COME DIFENDERE I NOSTRI IMMOBILI (Art.167-171 Cod. Civ.)COME DIFENDERE I NOSTRI IMMOBILI (Art.167-171 Cod. Civ.)COME DIFENDERE I NOSTRI IMMOBILI (Art.167-171 Cod. Civ.)COME DIFENDERE I NOSTRI IMMOBILI (Art.167-171 Cod. Civ.)COME DIFENDERE I NOSTRI IMMOBILI (Art.167-171 Cod. Civ.)COME DIFENDERE I NOSTRI IMMOBILI (Art.167-171 Cod. Civ.)COME DIFENDERE I NOSTRI IMMOBILI (Art.167-171 Cod. Civ.)COME DIFENDERE I NOSTRI IMMOBILI (Art.167-171 Cod. Civ.)COME DIFENDERE I NOSTRI IMMOBILI (Art.167-171 Cod. Civ.)COME DIFENDERE I NOSTRI IMMOBILI (Art.167-171 Cod. Civ.)COME DIFENDERE I NOSTRI IMMOBILI (Art.167-171 Cod. Civ.)COME DIFENDERE I NOSTRI IMMOBILI (Art.167-171 Cod. Civ.)COME DIFENDERE I NOSTRI IMMOBILI (Art.167-171 Cod. Civ.)COME DIFENDERE I NOSTRI IMMOBILI (Art.167-171 Cod. Civ.)COME DIFENDERE I NOSTRI IMMOBILI (Art.167-171 Cod. Civ.)COME DIFENDERE I NOSTRI IMMOBILI (Art.167-171 Cod. Civ.)COME DIFENDERE I NOSTRI IMMOBILI (Art.167-171 Cod. Civ.)COME DIFENDERE I NOSTRI IMMOBILI (Art.167-171 Cod. Civ.)COME DIFENDERE I NOSTRI IMMOBILI (Art.167-171 Cod. Civ.)COME DIFENDERE I NOSTRI IMMOBILI (Art.167-171 Cod. Civ.)COME DIFENDERE I NOSTRI IMMOBILI (Art.167-171 Cod. Civ.)COME DIFENDERE I NOSTRI IMMOBILI (Art.167-171 Cod. Civ.)
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COME DIFENDERE I NOSTRI IMMOBILI (Art.167-171 Cod. Civ.)

Descrizione

21-01-2013 Non esiste periodo storico, dal nostro dopoguerra ad oggi, che abbia messo più in pericolo i beni accumulati con grandi sacrifici dalle famiglie italiane. Parliamo di quei beni acquistati grazie ai risparmi, ai mutui o, come spesso accade, anche tramite il sacrificio dei nostri genitori e dei nostri nonni. E quelli si che erano sacrifici veri. Non parliamo di patrimoni da favola ma del frutto del piccolo e costante risparmio, attitudine in cui gli italiani eccellono. Parliamo della moltitudine onesta e silenziosa che è quella che paga più la crisi, perché senza privilegi di sorta è l'unica che ad ogni aumento di tasse non sfugge ai propri doveri. Ma questa crisi, figlia di una casta inetta arroccata nella difesa dei propri privilegi, sta rischiando di portarci via anche le nostre certezze. Vediamo quali strumenti l'ordinamento appresta a tutela dei beni della famiglia contro l'aggressione dei creditori e del fisco: parliamo del fondo patrimoniale regolato dal codice civile agli art.167-171. Il fondo patrimoniale può essere costituito da uno o entrambi i coniugi od anche da un terzo ed è essenzialmente un vincolo costituito sopra beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri, nonché titoli di credito. Quindi parliamo di case, macchine, azioni etc. Il vincolo è che tali beni ed i relativi frutti devono servire ed essere destinati esclusivamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Qualora non sia stato previsto diversamente nell'atto di costituzione del fondo, i beni che sono stati conferiti allo stesso non possono essere venduti, ipotecati o dati in pegno se non con il consenso di entrambi i coniugi e, qualora siano presenti figli minori, con il consenso necessario del giudice. Tuttavia, tale amministrazione può essere modificata in disgiunta nell'atto costitutivo. Veniamo alla parte fondamentale. L'esecuzione sul fondo da parte dei creditori, fisco incluso, non può avvenire per debiti contratti per scopi che siano estranei al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Ovvero, il patrimonio così costituito può essere aggredito dai creditori solo se i debiti contratti sono riferibili ai bisogni della famiglia. Per capirci, se una persona ha costituito una società e contratto debiti commerciali, i relativi creditori non potranno aggredire il fondo patrimoniale per rivalersi. Inoltre, recenti sentenze di merito hanno ribadito come anche il fisco incontra i citati limiti del fondo patrimoniale. Tuttavia è bene chiarire alcuni punti importanti. La protezione dei beni citati è riservata solo alle coppie sposate, perché il codice non prende in considerazione le coppie di fatto, ed è valida per i debiti sorti posteriormente alla costituzione del fondo. Ovvero, i creditori potranno impugnare la costituzione stessa del fondo, con azione revocatoria, qualora riescano a dimostrare che tale fondo è stato costituito con lo scopo di disattendere fraudolentemente le loro pretese creditorie sorte anteriormente. Alla famiglia incombe l'onere di dimostrare che il creditore era a conoscenza che tali debiti erano estranei ai bisogni della famiglia. L'azione revocatoria deve però essere esercitata entro cinque anni dalla costituzione del fondo, per cui dopo cinque anni nessun creditore pregresso potrà aggredire i beni della famiglia anche se costituiti così in loro frode. I beni del fondo restano intestati al loro legittimo proprietario, anche ad uno solo dei coniugi dunque, non implicando un trasferimento di proprietà ma piuttosto la costituzione di un vincolo. Il vantaggio della costituzione del fondo patrimoniale, rispetto ad altre forme di protezione dei beni (tra le quali anche forme molto sofisticate mutuate dal diritto straniero, di cui per brevità espositiva non parleremo in questa sede) è il costo molto basso, e tra l'altro  indipendente dall'entità del fondo stesso. Inoltre lo si può ampliare a piacimento includendo altri beni con un semplice atto notarile. Per riassumere, il fondo patrimoniale è un ottimo strumento per la famiglia per tutelare i propri beni dall'aggressione dei creditori e del fisco per debiti contratti estranei ai bisogni della famiglia. Un'arma in più, che esiste già da un po' ma non sempre molto nota che di questi tempi può risultare utile conoscere. Assolutamente da evitare la costituzione di fondi in frode ai creditori od al fisco, potreste addirittura incorrere in sanzioni di natura penale. Esso pertanto è, e rimane, uno strumento del tutto legittimo per tutelare quei beni materiali che rappresentano più che un patrimonio, la continuazione stessa della famiglia.

Prezzo: Trattativa riservata

Codice Prodotto: 48

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